La Corte di Cassazione torna ad affermare un principio già noto in tema di transazioni intercorse tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, con cui il primo rinuncia ad una serie indeterminata di diritti in cambio di una somma di denaro.

La sentenza n. 8606/2016 afferma che la transazione con cui il dipendente, accettando una somma a titolo di risarcimento danni, dichiara di “non aver più nulla a pretendere” è estremamente generica e, pertanto, è priva di qualsivoglia valore.

Infatti, l’oggetto dell’accordo deve essere chiaro, espresso e in esso devono essere specificati i diritti ai quali il lavoratore rinuncia. Insomma, quest’ultimo deve essere ben conscio delle future conseguenze dell’accordo che sottoscrive.

Secondo la Corte: “(…) ne consegue che non può assumere natura di transazione e non è identificabile come la "reciproca concessione" di cui all'art. 1965 c.c. la quietanza liberatoria sottoscritta dal lavoratore, la cui natura giuridica è quella di atto giuridico in senso stretto, mentre la rinuncia e la transazione sono negozi.

La rinuncia del lavoratore presuppone, per la propria validità ed efficacia, che questi abbia l'esatta rappresentazione dei diritti di credito di sua spettanza, che sia perfettamente consapevole che nulla ne infici la legittimità e che, ciò nonostante, volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle varie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili.

In breve, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale.”

L’accertamento circa l’eventuale piena consapevolezza con cui il dipendente abbia sottoscritto la transazione è rimesso al giudice di merito, il quale deve interpretare il documento e ricostruire, anche alla luce di dati fattuali, la volontà del rinunciante.

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