Con la sentenza n. 4522 del 2016, la Corte di Cassazione, in tema di diritto alla riscossione degli utili risultanti dal bilancio di esercizio, torna ad affermare il principio secondo cui, nelle società di capitali, il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all'interesse della società.

Ai sensi dell'art. 2433 c.c., comma 1, non è, pertanto, configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società.

A mente di tale pronuncia, analogo discorso deve essere svolto in relazione al diritto del socio a far valere la pretesa violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio.

Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c., comma 2, è illecito, ed è di conseguenza nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato. Tale ipotesi può considerarsi verificata, sia quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere ogni informazione che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

“Il diritto del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende, quindi, solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma può nascere anche dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira”.

Da tali premesse si evince, pertanto, che il socio ha diritto ad impugnare la delibera solo quando egli possa essere, in concreto, indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione.

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