Cosa è una start-up innovativa?

Avere un’idea potenzialmente funzionale e ad alto valore tecnologico, potrebbe costituire oggi un’opportunità di realizzazione personale, giuridicamente tutelata e fortemente mossa dal desiderio meritocratico.

La definizione start-up innovativa nasce dalla volontà di un legislatore intenzionato a introdurre nel nostro ordinamento un quadro normativo volto alla creazione di un contesto in cui si incentivi la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, con l’obiettivo di instaurare una nuova cultura imprenditoriale e una base maggiormente propensa allo sviluppo innovativo, dove concetti quali mobilità sociale e attrazione per talenti in Italia e capitali dall’estero sono tanto primari quanto necessari per arrivare diritti all’obbiettivo.

 Normativa di settore e requisiti per la costituzione

Con l'emanazione dell'art. 25 del D.L. 179/2012 coordinato con la L. di conversione n. 221/2012, si attua l’inserimento nel nostro ordinamento giuridico della normativa contenente disposizioni in materia di start-up innovative.

Al secondo comma dell’art. 25 della suddetta legge sono enunciati i requisiti formali e sostanziali che permettono la qualificazione di un’impresa come start-up innovativa. Ma, se dal punto di vista formale ci limiteremo per ora solo a specificare che essa può assumere le vesti di un qualsiasi tipo di società di capitali (da s.p.a. a s.r.l., anche nella forma semplificata o a 1 euro, passando per s.a.p.a. e società cooperativa) purché venga rispettato il divieto di non quotare le azioni o quote rappresentative del capitale sociale su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, sul versante opposto si pone il problema di andare ad individuare tutta una serie di ulteriori prerogative senza le quali non vi è il binomio impresa/start-up.

Oltre a dover essere residente in Italia oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia, la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi, non deve distribuire o aver distribuito utili, non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d’azienda e, per finire, il suo totale del valore della produzione annua, dal secondo anno, non può varcare il tetto massimo dei cinque milioni di euro.

Ad un anno di distanza dalla normativa di riferimento, l'art. 9, comma XVI, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 apporta una rilevante novità di corporale governance che prevede la soppressione del requisito di detenzione da parte dei soci, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, della maggioranza delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Altro dovere tipico dei soci in sede di costituzione riguarda la precisazione dell’oggetto sociale: esclusività o prevalenza dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quale tipo di società si combina meglio con la start-up?

Come precedentemente menzionato, nulla vieta ai soci di decidere liberamente quale forma di società di capitali adottare, ribadendo però l’importante ed unico limite della non quotazione delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Approfondiamo adesso le singole alternative che si presentano agli occhi dell’assemblea dei soci, analizzando opportunamente vantaggi e rischi connessi a ciascuna di esse.

Prima fra tutte vi è la S.r.l. (società a responsabilità limitata) che grazie alla flessibilità nel sistema di gestione e al risparmio dei costi si inserisce al primo posto tra i tipi di società maggiormente utilizzate. Il collegio sindacale, ora richiesto tassativamente solo in caso di bilancio consolidato, sorge qualora siano gli stessi soci a volerlo. Così come sono loro a stabilire il tipo di governance da impiegare. Infatti l’amministrazione può prevedere sia un amministratore unico, sia un c.d.a., senza lasciare fuori un’amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva.

L’ampio riconoscimento dell’autonomia privata dei soci si riversa anche nella possibilità di prevedere diritti particolari a favore degli stessi che attribuiscano specifiche prerogative patrimoniali ed amministrative secondo quanto disposto dal co. 3 dell’art. 2468 c.c.

Il lato economico non va trascurato, visto che il capitale minimo previsto dalla legge di 10.000 euro meglio si attaglia ad attività in fase embrionale, quale è una start-up innovativa.

A partire dal 2013 è possibile ricorrere anche alla forma della S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata), nota per l’unico e solo vantaggio (forse) di poter essere costituita con un capitale sociale compreso tra un minimo di almeno 1 euro ed una cifra inferiore di 10.000 euro. Inoltre se non fosse per parte del nome, poco o nulla ha della più famosa e vantaggiosa S.r.l.

A differenza di quest’ultima, di fatti, nella S.r.l.s. l’atto costitutivo è organizzato secondo un modello predefinito contenente dati essenziali e clausole inderogabili che comportano la scomparsa del beneficio della personalizzazione, il fulcro della S.r.l.

Ciò nonostante, quanto detto non è sufficiente perché si ricorra al tipo in esame. La legge richiede l’ulteriore limite della costituzione di sole persone fisiche: un vincolo del genere potrebbe risultare fatale per imprese che, come le start-up, necessiterebbero di un vasto potere di scelta dei partner d’investimento.

Cedere la propria quota a soggetti diversi da persone fisiche sembrerebbe adesso lecito. Ne da conferma una recente Nota ministeriale la quale precisa che, perché ciò avvenga, è necessario eliminare la definizione “semplificata” nella denominazione sociale e munirsi di un vero e proprio statuto. In breve la S.r.l.s. deve trasformarsi in S.r.l.

Benchè il decreto competitività (D.l. 91/2014) abbia ridotto di gran lunga la soglia minima per la sua costituzione, da 120.000 euro a 50.000 euro, la tipologia S.p.A. resta sempre l’opzione più gravosa. Non realizzandosi quella forte propensione alla malleabilità degli organi sociali che caratterizza il tipo S.r.l., la corporale governance è qui inderogabile.

Anche il favore dell’attribuzione di diritti particolari in capo ai singoli soci decade. Le singole partecipazioni sono del tutto prive di collegamento con i soci in quanto tali e richiedono ora la creazione di speciali categorie di azioni in luogo della diretta assegnazione agli stessi.

Work-for-equity

Il Decreto Crescita 2.0 D.L. n. 179 del 2012 introduce il work-for-equity, vale a dire la forma alternativa di remunerazione che consente ad amministratori, collaboratori e dipendenti continuativi di start-up innavotive di partecipare al capitale dell’impresa aiutandole, così, a superare lo scoglio della difficoltà nel trovare profili altamente qualificati per impossibilità di retribuzione di mercato.

Inserendo tale clausola nello statuto, le neo-imprese sono esenti dal corrispondere stipendi che sposterebbero a distanza di tempo il pareggio economico e gli obiettivi aziendali e d’altra parte permettono ai prestatori d’opera di partecipare al rischio imprenditoriale: in cambio della prestazione d’opera già effettuata o futura, ricevono in cambio strumenti finanziari partecipativi, azioni o quote ed entrano a far parte del capitale sociale godendo del successo dell’impresa, o subendo le passività in caso di insuccesso.

Tuttavia, la caratteristica più conveniente rileva dal punto di vista fiscale: attribuendo azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work-for-equity si è esenti da imposte e la stessa assegnazione non concorre alla formazione del reddito imponibile del beneficiario.

Costi costitutivi e costi futuri

Decidere di mettere in piedi una start-up sotto forma di S.r.l. o S.p.A. vi farà risparmiare economicamente in sede di costituzione. Rispetto a una società di capitali non innovativa, non sono dovuti l’imposta di bollo (156 euro), i diritti per l’iscrizione al registro delle imprese (90 euro) e la tassa annuale per il registro delle imprese (120 euro).

Una volta avviata l’impresa, sarà necessario tutelare adeguatamente la privativa industriale, compensando i risparmi iniziali con spese mirate ad assumere professionisti qualificati in grado di prestare consulenza specializzata e qualificata al fine di massimizzare tempi e costi.

Il Decreto Crescita 2.0 D.L. n. 179 del 2012 introduce il work-for-equity, vale a dire la forma alternativa di remunerazione studiata dal legislatore per venire incontro a tutte quelle imprese che, per scarsità di risorse a disposizione, sono impossibilitate dal corrispondere stipendi di mercato a profili altamente qualificati.

 

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