Con la sentenza n. 8328 del 01.03.2016, la Corte di Cassazione torna ad affermare nuovamente la propria posizione sulle offese avvenute mediante l’utilizzo di social network e, in particolare, di facebook.

La Corte ritiene che, in tali casi, si configuri il reato di diffamazione nella sua ipotesi aggravata, di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.

Infatti, l’offesa postata su una bacheca facebook ha la capacità di raggiungere una pluralità di persone “ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa” (Cass. Pen. 24431/15).

D’altra parte, lo strumento mediante cui si realizza la fattispecie criminosa citata è quello della stampa, al quale il legislatore ha voluto equiparare “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, in quanto idoneo a diffondere l’offesa ad un numero indiscriminato di soggetti.

Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di arrecare un’offesa a taluno, postando un commento offensivo sulla bacheca facebook, realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento, per cui tale condotta rientra nella fattispecie delittuosa descritta dall'art. 595, c. 3, c.p.

Il presente sito utilizza i "cookie" per il suo funzionamento e per facilitarne la navigazione.