ARTICOLO DELLA DOTT.SSA MARIACONCETTA LA MORGIA, AVVOCATO ECCLESIASTICO E GIUDICE AD ACTUM PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI CHIETI
E’ stato pubblicato dal Tribunale Apostolico della Rota Romana un Sussidio operativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, una sorta di vademecum su come applicare in termini operativi la riforma del processo di nullità del matrimonio, sia esso canonico e concordatario, voluta da Papa Francesco. Questo ha lo scopo di dare indicazioni in ordine a questioni che riguardano i modi, i tipi, le “figure” concernenti la procedura ordinaria ma anche il nuovo processus brevior, processo che resta giudiziario e non amministrativo. Nella riforma entrata in vigore l’8 dicembre 2015 sulle procedure per la dichiarazione di nullità diverse sono le novità, viene sottolineata la centralità del Vescovo quale giudice a livello locale, insieme all’abrogazione della doppia sentenza conforme, ne basterà una sola per procedere alla sua esecutività e a contrarre nuove nozze, non sarà più obbligatorio appellare ex officio ad un secondo grado, infatti è sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice, a norma del diritto (MID can.1679). Processo più celere quando la causa è proposta congiuntamente da entrambe le parti e le prove sono chiare ed evidenti nel senso della nullità del matrimonio (MID can. 1683). Viene assicurata, per quanto possibile, la gratuità del processo e come ha avuto modo di sottolineare il Decano della Rota Romana Monsignor Pinto, si tratta di una riforma che incide in maniera rilevante nel settore e avviene dopo 300 anni in cui il processo matrimoniale era rimasto sostanzialmente immutato.
Spesso si dice e si scrive che la Chiesa cancella e/o annulla il matrimonio, niente affatto la Chiesa non annulla il matrimonio ma riconosce che non sussistevano le condizioni per celebrarlo, era ed è nullo in partenza “nullità ab initio”. Perchè si possa contrarre un valido matrimonio occorre che le parti siano persone giuridicamente abili, in possesso cioè di capacità naturali e di idoneità giuridica, privi di impedimenti che dirimono il matrimonio, che il consenso manifestato non sia viziato, condizionato, che si celebri nella forma canonica prescritta. Rimangono inalterati i motivi di nullità, come per esempio, la mancanza sufficiente di uso di ragione, la mancanza di discrezione di giudizio, impossibilità psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can.1095 §1,2,3); condizione, violenza o timore grave, la mancanza di fede, relazione extraconiugale, figli nati da un precedente matrimonio, errore di persona, dolo ordito per ottenere il consenso. Capo di nullità è la riserva totale o parziale che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinata al bene dei coniugi, alla procreazione e educazione della prole (can.1096), che abbia come elementi essenziali l’indissolubilità e l’unità (can.1101§2). Le sentenze di nullità pronunciate dai Tribunali della Chiesa vengono dichiarate efficaci nell’ordinamento statale attraverso la procedura di delibazione e secondo il disposto dell’art. 82 dell’Accordo di Villa Madama, integrato con le disposizioni del Protocollo Addizionale che disciplina il procedimento davanti alla Corte d’Appello dello Stato.