Orbene, in assenza di contrarie indicazioni ricavabili dal titolo di provenienza del ricorrente (e dei suoi danti causa), la valutazione circa la natura comune ex art. 1117 c.c., del sottotetto, ancorchè effettuata ai soli fini della tutela possessoria, deve ritenersi avvenuta conformemente ai principi costantemente affermati da questa Corte.
In tal senso si veda Cassazione civile sez. 6^ 19/02/2013 n. 4083, secondo cui l'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva (conformi Cassazione civile sez. 2^ 29/12/2004 n. 24147”.
Con la sentenza n. 233/2016, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui, in mancanza di titoli di proprietà esclusiva di un singolo condomino, il sottotetto connotato di determinate caratteristiche strutturali e funzionali si presume di proprietà dell’intero condominio.
Il caso trae origine dalla decisione del proprietario di un appartamento sito all’ultimo piano di procedere a lavori di ristrutturazione sia della propria abitazione, sia del sottotetto, nella convinzione di essere proprietario anche di quest’ultima porzione dell’edificio, provocando l’azione giudiziale degli altri condomini volta ad ottenere la reintegra nel possesso.
Il Giudice di primo grado e la Corte d’Appello accolgono la domanda del condominio, affermando, tra l’altro, che il sottotetto sarebbe non di esclusiva proprietà del soggetto convenuto per una serie di ulteriori ragioni: il sottotetto sarebbe composto da un locale unico, privo di divisioni interne corrispondenti a quelle dell'appartamento sottostante; al sottotetto sarebbe possibile accedere attraverso una scala condominiale; la presenza di alcuni impianti certamente condominiali quali, per esempio, gli esalatori della fogna e le canne fumarie.
Dalla pronuncia giurisprudenziale in esame discende che, la modifica di una parte comune di un edificio e la sua destinazione al godimento esclusivo del singolo condomino rappresentano un vero e proprio spossessamento a discapito degli altri comproprietari. Pertanto, ben possono questi ultimi agire legittimamente in giudizio per ottenere la reintegra nel possesso.