Con la sentenza n. 299/2016, la Corte di Cassazione torna ad affermare un principio ormai consolidato in giurisprudenza, ossia l’inefficacia probatoria della fattura circa l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, della sussistenza di un eventuale debito.
Tale documento è sufficiente solo per richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione del debitore il creditore dovrà ricorrere ad ulteriori prove per sostenere il proprio diritto.
Il valore probatorio della fattura è limitato ai soli casi in cui la stessa non sia contestata dal debitore, essendo quest’ultima un documento formato unilateralmente dal creditore.
Infatti, nella citata sentenza si legge: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”.



