Se il soggetto incaricato di notificare una cartella di pagamento non trova il destinatario nel proprio luogo di residenza non può limitarsi ad apporre sulla relata la semplice e generica dicitura “sconosciuto in loco”, ma è obbligato a compiere ulteriori ricerche.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24082/2015.

Secondo gli ermellini, infatti, la suddetta dicitura è assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 148 c.p.c.

A mente di tale pronuncia, “l’accertamento dell’irreperibilità assoluta del destinatario di un notifica, legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presuppone l’accertamento che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che siano riferibili alla notifica in esame”.

Pertanto, deve ritenersi illegittima la notifica della cartella di pagamento qualora sulla relata vi sia soltanto annotato che il destinatario risulta sconosciuto.

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