A tale conclusione giunge la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22635 del 2015, a mente della quale può essere riconosciuto al lavoratore il danno biologico da demansionamento anche nel caso in cui non venga accolta la domanda di mobbing.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il mobbing è una figura complessa, composta da molteplici atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo e guidati da un intento di persecuzione ed emarginazione.

Affinchè possa integrarsi la suddetta condotta devono ricorrere le seguenti condizioni: 1) una serie di atti persecutori con intento vessatorio posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo; 2) l'evento lesivo della salute della personalità e della dignità del lavoratore; 3) il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dal dipendente; 4) deve sussistere l’intento persecutorio di tutti i comportamenti lesivi.

Quindi, anche nell’ipotesi in cui uno dei suddetti requisiti manchi e il mobbing non può ritenersi configurato, è comunque possibile che il giudice valuti ulteriori fatti singolarmente rilevanti.

Pertanto, la Corte d’Appello aveva legittimamente ravvisato l’esistenza di un danno biologico derivante dalla condotta di radicale e sostanziale esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni, nonostante non fosse stata esclusa la sussistenza di qualsivoglia condotta persecutoria.

Il presente sito utilizza i "cookie" per il suo funzionamento e per facilitarne la navigazione.