Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3081/2015, la responsabilità per tutti i danni occorsi ad un alunno nei pressi dell’edificio scolastico non è dell’insegnante.
Nel caso di specie, All’uscita di scuola un alunno spinse la compagna seduta sul parapetto della scalinata. La studentessa cadendo si procurò gravi lesioni e la docente fu accusata di omessa sorveglianza.
Ebbene, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’insegnante, poiché gli obblighi di sorveglianza di quest’ultima sussistono solo quando l’alunno si trova all’interno della struttura scolastica e durante l’orario di lezione.
Solo nelle suddette circostanze, infatti, il personale scolastico è in grado di esercitare seriamente le proprie funzioni e di garantire l’incolumità e la sicurezza dello scolaro.